La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ([Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.consiglio.ministri%3Adecreto%3A2000-12-21%3B452)).
Il Comune, nel corso dei sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, comunica al neo-diciottenne straniero la possibilità, in presenza dei requisiti, di chiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno. In mancanza di tale comunicazione, la domanda può essere fatta anche oltre il compimento dei 19 anni.
Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con gli enti coinvolti.
Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana.