A chi è rivolto
Il servizio è rivolto alle cittadine in possesso dei seguenti requisiti: essere madri cittadine italiane, comunitarie, di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano; essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo; avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato; avere un conto corrente (o carta prepagata con IBAN) intestato alla richiedente. L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre, se maggiorenne, nei seguenti casi: se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi; in caso di decesso della madre del neonato; nel caso in cui la madre sia minorenne, a condizione che il figlio sia stato da lui riconosciuto, sia nella sua famiglia anagrafica e soggetto alla sua potestà. Se anche il padre è minorenne, la domanda può essere presentata dal genitore della madre minorenne che ne esercita la potestà (ad esempio, la nonna del bambino), o da un legale rappresentante della madre.